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Legge 11/05/1999 n. 1403. Per le finalitā di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, č autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi. Art. 6. Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi 1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, č riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo č riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997. 2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 1o gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 1992". 3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998". 4. Il contributo di cui al comma 1 č riconosciuto altresė, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure: a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000; b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000; c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000. 5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, č assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000. 7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchč dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate. 8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti: "1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna. 2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonchč dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese. 3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonchč al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati". 9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, č sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale". 10. Le attivitā ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivitā ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformitā del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo č iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Art. 7. Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attivitā minerarie e interpretazione autentica di norme 1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, č sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalitā di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non č dovuto il rimborso dell'ammontare erogato. 2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti. 3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione 4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla societā per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite. 5. La societā di cui al comma 4 č tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attivitā per il perseguimento delle finalitā ivi indicate. 6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 č inserito il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, č corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato". 7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchč dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402". 8. Le risorse finanziarie previste dal'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalitā previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni č attribuito alla societā Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decretolegge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonchč dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla societā Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attivitā mineraria. Art. 8. Fondo per l'innovazione degli impianti a fune 1. A decorrere dall'anno 1999 č istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalitā di cui al presente comma č autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato. Art. 9. Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera e) č sostituita dalla seguente: "e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'U- o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autoritā italiane competenti". |
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